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La tutela del consumatore

ovvero, consapevoli dei nostri diritti

Cari lettori di TNT-AUDIO, amici, audiofili ammalati di "upgradite" acuta come il sottoscritto, questo articolo, pur nella sua sintetica e semplicistica esposizione, intende porre all'attenzione di noi tutti le nuove opportunità offerte dal recepimento nel nostro ordinamento giuridico della normativa europea in materia di beni di consumo, la quale ha introdotto interessanti novità sia in ordine al diritto sostanziale che a quello processuale conseguente.

SOGGETTI E DEFINIZIONI

Il decreto legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002, il quale, con decorrenza dal 23 marzo 2002, ha introdotto nel nostro Codice Civile gli articoli da 1519bis al 1519nonies, specifica la nozione di consumatore individuandola in quella persona fisica che acquista per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (uso personale).

Lo scopo per cui agisce il compratore è l'acquisto di un bene di consumo , cioè un qualsiasi bene mobile, anche da assemblare. Sono esclusi dalla categoria dei beni di consumo i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle Autorità Giudiziarie, anche mediante delega ai Notai.

L'altro soggetto a cui fa riferimento la normativa in questione è il venditore , cioè la persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, concluda contratti di vendita di beni mobili.

Le disposizioni del decreto legislativo si applicano, anche, alla vendita dei beni di consumo usati, sempre che venduti non da privato, tenuto conto del tempo e del progresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.

Stabilite le nozioni principali dei soggetti che interagiscono in un rapporto giuridico, il legislatore definisce il concetto di conformità .

Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi all'oggetto del contratto di vendita.

Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

n. 1) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

n. 2) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

n. 3) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;

n. 4) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Attenzione però, perché non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

Il legislatore inoltre ha voluto equiparare al difetto di conformità del bene, il difetto di conformità che deriva dall' imperfetta installazione del bene di consumo, ma solo se questa è compresa nel contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità.

DIRITTI E DOVERI

Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.

Tale scelta è discrezionale ed opera a favore del consumatore. E' tuttavia fatto salvo il caso in cui il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore.

Sarà considerato eccessivamente oneroso il rimedio che impone al venditore spese irragionevoli in favore del consumatore, tenuto conto:

- del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;

- dell' entità del difetto di conformità;

- delle eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare inconvenienti al consumatore, in relazione alla natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore lo ha acquistato.

Il consumatore può chiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

1) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

2) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro unl termine congruo;

3) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha recato notevoli inconvenienti al consumatore.

Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile. Ma qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, lo stesso deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio.

Allorquando il difetto di conformità è di lieve entità e qualora per sopperirvi la riparazione sia eccessivamente onerosa, così come la sostituzione, non si ha diritto alla risoluzione del contratto, ma soltanto alla riduzione del prezzo nella misura corrrispondente alla diminuzione del valore..

TERMINI

Il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

Il consumatore decade dalla garanzia se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui lo ha scoperto.

La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.

Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti del consumatore, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo di ventisei mesi.

GARANZIE AGGIUNTIVE

Le norme citate non escludono l'eventuale garanzia convenzionale , con la quale il venditore in aggiunta si impegna nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità.

Detta garanzia vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima e/o nella pubblicità relativa al bene. A richiesta del consumatore la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. La garanzia convenzionale non può ridurre o escludere la garanzia prevista dalla legge.

NULLITA'

Ricordiamo, infine, che è nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dalla legge al consumatore. La nullità può essere fatta valere in giudizio dal consumatore e può essere, comunque, rilevata d'ufficio dal giudice.

Diffidate, in ogni caso, da ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalla legge italiana, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea; tali clausole sono da ritenersi nulle in quanto contra legem.

Per ulteriori approfondimenti vi rimando alla lettura degli artt.dal 1519bis al 1519nonies del nostro Codice Civile.

Mi raccomando, ricordatevi sempre di precostituirvi le prove delle vostre doglianze, contestate sempre per iscritto (a mezzo raccomandata AR o equipollenti) nel rispetto dell'antico brocardo : "scripta manent, verba volant".

In casi particolarmente difficili e/o in presenza di venditori avvezzi alle contestazioni e sordi alle vostre richieste non disdegnate di rivolgervi ad un mio collega.

Sperando di aver fatto cosa gradita alla comunità audiofila e scusandomi per il linguaggio tecnico utilizzato, la materia non consente ulteriori semplificazioni, vi auguro con tutto il cuore di appagare in tutta serenità i vostri desideri audiofili.

© Copyright 2004 Avv. Vincenzo Genovese - www.tnt-audio.com

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