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L'amplificatore...muto

La soluzione

La compravendita (o vendita) è di gran lunga il più importante dei contratti, quello cui qualsiasi persona fa continuamente ricorso per procurarsi la disponibilità dei beni di cui ha bisogno.
Si può affermare che la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa, ovvero il trasferimento di altro diritto (ad es. diritto di sfruttamento dell'opera dell'ingegno, quale potrebbe essere in questo specifico settore l'utilizzazione di un'opera musicale) verso il corrispettivo di un prezzo, il quale si concretizza in una somma di danaro e costituisce elemento essenziale del contratto medesimo.

Ciò premesso, quello che maggiormente interessa, soprattutto ai fini della tutela dei diritti del consumatore, è avere chiare quelle che sono le obbligazioni, cioè a dire ciò che le parti contrattuali devono fare a seguito della stipula del contratto di compravendita, stipula che si può fare verbalmente o per iscritto.
Anche in questo caso il codice civile è molto chiaro dal momento che dedica alcune disposizioni proprio alle obbligazioni del venditore e a quelle dell'acquirente. Dopo aver detto che l'obbligazione principale dell'acquirente è senz'altro quella di corrispondere il prezzo, ciò che maggiormente interessa, soprattutto ai fini della risoluzione del caso proposto circa il caso dell' amplificatore muto, è esaminare quelle che sono le obbligazioni del venditore.

Dice la legge (art. 1476 codice civile) che il venditore deve:

  1. fare acquistare al compratore la proprietà della cosa e/o del diritto;
  2. consegnare l'oggetto all'acquirente;
  3. garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
Mentre le obbligazioni sub a) e b) non necessitano di chiarimento alcuno, particolare rilievo assume il concetto di vizio della cosa (dell'evizione parleremo un'altra volta).

Innanzitutto per vizio devono intendersi le imperfezioni o alterazioni del bene, dovute alla sua produzione ovvero alla sua conservazione. Il compratore non ha diritto di protestare per qualsiasi difetto anche minimo della cosa acquistata.
Il venditore perciò è tenuto alla garanzia quando i vizi siano rilevanti e tali da rendere il bene inidoneo all'uso a cui è destinato (amplificatore non funzionante) o da diminuirne in moda apprezzabile il valore (ad esempio l'amplificatore che in generale funziona ma che presenta un difetto di funzionamento dell'ingresso tuner. Siccome non uso la radio posso considerare l'idea di tenermelo ugualmente).

Il compratore peraltro se intende far valere la garanzia cui il venditore è tenuto ha l'onere di denunciare l'esistenza dei vizi entro otto giorni che decorrono dalla consegna se si tratta di vizi apparenti ovvero dalla scoperta se si tratta di vizi occulti.
La denuncia però non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. Il vizio si dice apparente quando il venditore con un normale esame dell'oggetto avrebbe potuto accorgersene.
Ove ricorrano i requisiti indicati il compratore ha diritto di chiedere o la risoluzione del contratto, restituendo il bene e facendosi restituire altresì il prezzo pagato o liberandosi dall'obbligo di pagarlo, ovvero la riduzione del prezzo (l'amplificatore nel quale non funziona l'ingresso tuner ma che a me va bene lo stesso).
L'azione per agire in giudizio è soggetta ad un termine di prescrizione annuale dal momento della consegna, ciò significa che se l'interessato non ricorre al giudice entro un anno tale possibilità si estingue in via definitiva senza possibilità di porvi rimedio, anche se aveva denunciato al venditore il difetto entro otto giorni.

Per quanto attiene la famosa "garanzia della casa" o dell'importatore, questa non esonera il venditore dalle garanzie di legge. Al più si aggiunge a quest'ultima, nel senso che non solo l'apparecchio deve funzionare bene quando lo acquisto ma anche per il periodo di garanzia. Scaduto questo periodo le eventuali riparazioni sono a mio carico.

© Copyright 1999 Avv. Paolo Del Manzo

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