Di seguito troverete - suddivisa per argomenti - una piccola guida per orientarsi nel variegato universo della compravendita di beni di consumo (nel nostro caso componenti hi-fi, ma valida per qualsiasi altro bene), che può rivelarsi insidioso per il consumatore sprovveduto o anche solo superficiale e disattento. Buona lettura!
Le norme a tutela del consumatore non si applicano soltanto ai contratti di compravendita.
Nell'universo audio, ad esempio, č molto diffuso il contratto di permuta per il quale varrano tutte le considerazioni finora svolte.
Pertanto, se decidete di dare in permuta il vostro amplificatore usato per acquistarne uno nuovo avrete su quest'ultimo le stesse garanzie che avreste avuto se l'aveste acquistato senza dare alcunché in permuta.
Non dimenticatelo!
Le norme a tutela del consumatore valgono integralmente anche per la compravendita (o permuta) di beni usati. Vi è solo una differenza: in caso di bene usato il venditore può chiedere al consumatore di accettare la limitazione della garanzia ad un anno, anziché due. Tale limitazione (che non potrà in nessun caso essere inferiore a un anno) deve essere pattuita dalle parti, anche se il venditore può decidere di non vendere il bene nel caso in cui il compratore non accetti tale pattuizione.
In realtà, se ci pensate bene è sensato voler limitare la garanzia di un bene che - ad esempio - ha dieci anni di vita, anche in considerazione del fatto che il suo prezzo sarà sicuramente di molto inferiore a quello di vendita dell'equivalente nuovo.
Fin qui tutto chiaro e semplice, se non fosse che il mondo è pieno di persone che pensano di essere furbi o che vivono di espedienti per lucrare ai danni del prossimo in buona fede.
Accade allora che molti venditori offrono beni usati "garantiti" ma in modo personalizzato da loro stessi. E cosė mi è capitato di vedere garanzie con durata variabile, dal famigerato "visto e piaciuto", ai 3 mesi, fino a 1 anno: in questo caso, ovviamente, solo quest'ultima limitazione ha valore e, pertanto, sappiate che anche se avete acquistato un bene usato "garantito 3 mesi", per esempio, avrete sempre e comunque la possibilità di far valere la garanzia legale nei confronti del venditore.
In questo caso, addirittura, la clausola sarà nulla per cui varrà automaticamente quella prevista dalla legge (due anni) con buona pace delle proteste indignate dei furbastri di turno.
Non esitate mai, quindi, a contattare il venditore nel caso in cui riscontriate dei problemi al prodotto da Voi acquistato. Anche in questi casi, la garanzia potrà essere validamente esercitata mediante l'esibizione della prova d'acquisto, per cui conservate sempre il vostro scontrino in originale o un documento probatorio equivalente.
Inoltre, se acquistate beni usati da un negozio online, avrete la possibilità - ovviamente - di esercitare il diritto di recesso, nei modi e nei tempi sopra descritti.
La normativa prevista dal "codice del consumo" non si applica alle compravendite effettuate tra privati. Ovviamente, nulla toglie che i privati possano concordare (possibilmente per iscritto) tra loro forme personalizzate di garanzia, anche (perché no) simili o equivalenti a quelle sopra viste.
In mancanza di qualsiasi pattuizione però (cioè il 99% dei casi) varranno solo ed esclusivamente le norme previste dal codice civile (artt. 1490-1495) in tema di garanzia e per le quali vi rinvio all'ottimo articolo del collega Paolo Del Manzo intitolato "il caso dell'amplificatore muto".
Ricordate, comunque, che le parti potranno anche decidere di limitare o escludere la garanzia del venditore, anche qui possibilmente in forma scritta allo scopo di evitare contestazioni future.
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